Quando la risposta non è quella che ci si attende, possono sorgere problemi inaspettati. Probabilmente ora lo sa anche l’autore dell’interpello cui l’agenzia delle Entrate ha fornito parere, con la risposta a interpello 428/2022 (si veda il precedente articolo «Bollo al cliente? L'importo diventa ricavo e va tassato»), relativamente alle modalità di addebito in fattura dell’imposta di bollo da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.
Ebbene l’Agenzia delle Entrate, confutando la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, ha risposto in modo perentorio che, nella fattispecie, l’imposta di bollo di 2 euro evidenziata nelle fatture emesse dai soggetti forfettari quando la somma in essa indicata è superiore a 77,47 euro, costituisce ricavo o compenso ed è quindi imponibile ai fini delle imposte dirette.
Il parere dell’agenzia delle Entrate si fonda sul presupposto che, poiché i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’Iva in rivalsa, le fatture da essi emesse sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ossia al momento della loro formazione.
Ne consegue che, poiché l’obbligo di apporre il bollo sulla fattura è a carico del soggetto che la emette, l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del soggetto medesimo.
Ciò nonostante non venga meno la solidarietà del debito tra il prestatore che emette la fattura e il committente (articolo 22 del Dpr 642/1972) per effetto della quale il primo ha la facoltà di chiedere al secondo il rimborso dell’imposta, con riaddebito della stessa in fattura.
Tuttavia - come ha chiarito l’agenzia delle Entrate - in tale ipotesi il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo rende la stessa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che esso risulta assimilato ai ricavi e concorre alla determinazione forfettaria del reddito, nonché al computo del limite dei 65 mila euro.
I risvolti pratici anche per i software
Lato cedente/prestatore:
• qualora il bollo non venga riaddebitato al cliente, questo deve essere indicato esclusivamente nell’elemento e non deve essere indicato nel corpo della fattura, non concorrendo neppure al totale del documento;
• qualora il bollo venga riaddebitato al cliente e venga quindi indicato anche nel corpo della fattura, concorrendo al totale del documento, dovrà essere utilizzato a livello di rigo un codice Iva raccordato al codice Natura N2.2 (e non più alla Natura N1), con caratteristiche analoghe a quello utilizzato per il compenso;
• qualora in fattura si applichi la rivalsa (ad esempio del 4%) questa dovrà probabilmente essere calcolata sull’intero compenso, comprensivo quindi anche del bollo qualora riaddebitato. Sul punto, in realtà controverso, sarebbero auspicabili ulteriori indicazioni da parte degli enti preposti.
Lato cessionario/committente:
• qualora la prestazione sia resa da un professionista, per cui è necessario predisporre e inviare anche la Certificazione Unica, questa dovrà riportare il bollo insieme al compenso con il codice 24 (punto 6) e non dovrà quindi più essere predisposta su due pagine con i codici 24 del compenso e 22 del bollo.
In relazione alla valenza di questa interpretatazione dell’agenzia delle Entrate, essendo riferita a norme già vigenti, essa non può che essere retroattiva.
Detto ciò, il fatto stesso che l’istante abbia proposto una soluzione completamente diversa da quella poi adottata dall’agenzia delle Entrate e che l’agenzia delle Entrate stessa si sia premurata di rispondere in modo ufficiale, lascia intendere che i comportamenti pregressi potrebbero essere stati in moltissimi casi non aderenti alla posizione ufficiale assunta dalla nostra pubblica amministrazione.
Inoltre la risposta dell’Agenzia, per quanto limitata ai soggetti forfettari, solleva i medesimi dubbi sulle modalità di assoggettamento del bollo anche per i professionisti che adottano altri regimi contabili (semplificati e ordinari). Su questo punto sarebbe urgente un chiarimento urgente.
Si tratta, va detto, di prassi consolidate da anni che dovranno essere modificate con interventi non banali sia sulle procedure software che sull’operatività degli utenti.
Detto questo, a valle della risposta dell’agenzia delle Entrate, gli stakeholders interessati dovranno rapidamente valutare le azioni da intraprendere.
Le software house associate ad AssoSoftware stanno analizzando gli interventi necessari alle proprie procedure di emissione e di registrazione delle fatture, nonché preparando apposita documentazione per i propri clienti al fine di agevolarli nell’utilizzo delle specifiche funzionalità.