Con questo servizio dedicato ai soci e ai loro clienti, vengono fornite dall'Associazione indicazioni pratiche per gestire al meglio le problematiche tecniche e operative in relazione alla Fatturazione Elettronica. Le indicazioni e i consigli presenti in questa sezione non sono vincolanti ma rappresentano soluzioni e best practice che sono state condivise tra le aziende associate. La responsabilità nell'uso di tali indicazioni rimane in capo all'utente.
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29/01/2019 In caso di assenza di rivalsa dell’imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l'emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse e dovrà contenere l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta. Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio. Modalità di compilazione:
29/01/2019 Il soggetto passivo deve emettere autofattura in un unico esemplare, con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta. In relazione ai dati del cessionario, si fa presente che non dovrebbe essere riportata la partita iva, in quanto il bene fuoriesce dall’attività d’impresa. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed annotato sul solo registro delle fatture emesse. Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio. Modalità di compilazione: 29/01/2019 Nel caso in cui avvengano passaggi interni in relazione a due distinte attività iva esercitate, Il soggetto passivo deve emettere autofattura con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed annotato sia sul registro delle fatture emesse in relazione all’attività che cede, sia nel registro degli acquisti in relazione all’attività che acquista. Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio. Modalità di compilazione:
14/01/2019 In riferimento ai casi del Reverse Charge interno, a seguito della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate via FAQ del 7/12/2018, rimangono ancora dubbi su come assolvere correttamente all’integrazione IVA e all’invio dell’eventuale documento integrativo. In attesa di chiarimenti AssoSoftware ritiene che possa essere considerato corretto comportarsi come prima dell’avvento della fattura elettronica e cioè procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato, dando così evidenza dell’integrazione nelle scritture contabili (registri IVA e libro giornale) e portando in conservazione il solo documento di acquisto originario, non integrato. 28 giugno 2019 (modificata il 21/12/2020) DOMANDA: RISPOSTA: Con le specifiche 1.6.2 e con le guida alla fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri per l’invio del documento integrativo allo SdI. A tal fine è stato introdotto uno specifico tipo documento (TD16) e sono state fornite alcune indicazioni per la predisposizione del relativo file xml. Dal tenore della circolare è possibile dedurre che normativamente non cambia nulla rispetto a prima. In altri termini, gli obblighi di legge si intendono adempiuti:
L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:
La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica. N.B. Tale risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate . 29/01/2019 In caso di mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore, o di ricevimento di una fattura per importo inferiore, l'acquirente è obbligato, entro quattro mesi, dall’effettuazione dell’operazione, a regolarizzare l'operazione mediante l'emissione di autofattura versando con F24 l’eventuale imposta dovuta. In caso di mancato ricevimento, il cessionario predispone l’autofattura, rispettandone il contenuto e annotandola nel registro acquisti In caso di fattura irregolare, l’autofattura potrebbe essere predisposta nella seguente modalità: - righe di storno con dati uguali alla eventuale fattura irregolare (con tag <prezzounitario> segno negativo); - righe con i dati corretti. Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio. Modalità di compilazione: 29/01/2019 Nel caso in cui l’esportatore abituale verifichi l’utilizzo di un plafond iva superiore alla disponibilità del periodo, è previsto il seguente iter:
l’autofattura di regolarizzazione potrebbe essere predisposta nella seguente modalità: - righe di storno con dati uguali alla fattura originaria, ma con prezzo unitario negativo; - righe con i dati corretti. Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio. Modalità di compilazione: 29/01/2019 In relazione agli acquisti nei confronti di produttori agricoli esonerati dall'obbligo di fatturazione, il soggetto cessionario deve emettere autofattura, una copia va consegnata al produttore agricolo cedente. Il cessionario registra la fattura nel registro acquisti. Il cedente non dovrebbe registrare il documento emesso dal cessionario a suo nome, ma solo numerarlo e conservarlo in formato cartaceo, a meno che ricorra il caso di cui alla faq n.39 del 27-12-2019. Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio. Modalità di compilazione: 29/01/2019 Per le provvigioni dovute all'agenzia intermediaria, l’agenzia organizzatrice emette ai sensi dell'art 74-ter, c. 8, DPR 633/72 autofattura. Come da faq del 21/12, l’agenzia organizzatrice dovrà predisporre una fattura, per conto dell’agenzia viaggi intermediaria, con righe imponibili aventi natura N6 oppure N3 e imposta zero. Per quanto concerne l’integrazione iva, questa avverrà solo nei registri iva dell’azienda organizzatrice. L’agenzia Organizzatrice potrebbe utilizzare la seguente modalità: - annotare la fattura nel registro degli acquisti. - annotare la fattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma dedicato all’agenzia intermediaria. L’agenzia intermediaria annota la fattura nel registro delle vendite, in apposito. Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio. Modalità di compilazione: 29/01/2019 Per i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi emettono autofattura ai sensi dell'art 74, c. 1, lett. e), Dpr 633/72. Come da faq del 21/12, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi dovranno predisporre una fattura, per conto dei rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, con righe imponibili aventi natura N6 oppure N3 e imposta zero. Per quanto concerne l’integrazione iva, questa avverrà solo nei registri iva degli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi. Gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi potrebbero utilizzare le seguenti modalità: - annotano l’autofattura nel registro degli acquisti. - annotano l’autofattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma dedicato al rivenditore. I rivenditori annotano l’autofattura nel registro delle vendite, in apposito sezionale. Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio. Modalità di compilazione: 29/01/2019 Il soggetto acquirente che procede all’estrazione emette autofattura di acquisto, procede, di seguito, all’annotazione solo sul registro degli acquisti. Vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’Interscambio. Modalità di compilazione: | |||||||||
08 marzo 2022 aggiornamento 22 ottobre 2021 DOMANDA Considerato l’avvio dei regimi IVA OSS/IOSS dal 1 luglio 2021, si chiede come deve essere compilato il file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica. RISPOSTA Come è noto dal 1° luglio 2021 sono entrati in vigore i nuovi regimi fiscali agevolati per le vendite a distanza di beni (One Stop Shop – OSS e Import One Stop Shop - IOSS), all’interno della Comunità Europea. Mercoledi 2 Dicembre 2020 DOMANDA
Lunedi' 9 Novembre 2020 DOMANDA A tal proposito in relazione alle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate indica due modalità alternative e precisamente:
Si chiede, in riferimento alla modalità b), come operativamente deve essere effettuata l'integrazione elettronica da inviare al SdI. RISPOSTA AssoSoftware. in merito alla citata integrazione elettronica, ritiene ci siano ancora aspetti da approfondire con l'Agenzia delle Entrate per garantire i corretti effetti fiscali (es. Tipo documento da utilizzare, dati da riportare in fattura, riferimenti alla fattura originale, ecc..) che impediscono al momento di produrre correttamente il documento elettronico. Quindi, in attesa di definire con l'Agenza delle Entrate il corretto comportamento in questa fattispecie, l'Associazione suggerisce di attenersi alla soluzione analogica prevista dalla modalità a) riportata nella domanda. Lunedi' 9 Novembre 2020 Domanda Ciò premesso AssoSoftware, considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:
01/06/2020
DOMANDA Il decreto legge 34/2020 all’Art.124, comma 2 , prevede che “…le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Si chiede come devono essere rappresentate tali cessioni nelle fatture elettroniche.
In premessa osserviamo che la norma stessa fa salvo il diritto alla detrazione e tali cessioni quindi non determinano alcun pro-rata di detraibilità rispetto alle canoniche esenzioni di cui all’Art.10 del DPR n.633. Allo stesso tempo si osserva che la relazione illustrativa nel commentare il comma fa riferimento ad operazioni esenti a cui è riconosciuta un’aliquota pari a zero, situazione quest’ultima che non trova applicazione nei sistemi gestionali e nella dichiarazione periodica ed annuale, oltre che essere esplicitamente rifiutata dai controlli del SdI che in caso di mancanza di aliquota IVA richiedono obbligatoriamente un codice Natura. Tutto ciò premesso, anche in un’ottica di semplificazione per l’utente, si ritiene che tali operazioni possano essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il Codice Natura N4 (esente) e riportando nel Riferimento Normativo la dicitura “Fattura emessa ai sensi dell’art.124 c.2 del D.L. 34/2020”. 29/01/2020 Inserita il 10/10/2019 Domanda Ciò premesso AssoSoftware, considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml: Le risposte alle FAQ AssoSoftware sono frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate . 28/11/2020
DOMANDA
La Guida alla compilazione della Fattura Elettronica e dell'Esterometro, recentemente pubblicata, introduce tutta una serie di novità nella compilazione del file xml in relazione ai Tipi documento e ai codici Natura introdotti dalle nuove specifiche 1.6.1.
Ci si chiede se le indicazioni presenti nella guida siano obbligatorie e se un eventuale compilazione del file xml non del tutto conforme alla guida possa essere sanzionata.
RISPOSTA
In premessa ricordiamo che le modifiche introdotte alle specifiche tecniche 1.6.1 della fattura elettronica, in particolare le nuove Tipologie di documento e i nuovi codici Natura, sono funzionali alla predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate di alcuni prospetti IVA precompilati a vantaggio del contribuente (es Registri IVA, LI.PE, Dichiarazione annuale IVA). Ricordiamo inoltre che l'utilizzo dei prospetti IVA precompilati è una facoltà del contribuente che può tuttavia ignorarne la proposta continuando ad effettuare gli adempimenti come al solito.
Allo stesso tempo un uso puntuale delle nuove codifiche in fase di emissione dei documenti può essere utile anche nella fase del ciclo passivo da parte del soggetto ricevente per automatizzare le procedure di contabilizzazione. Tutto ciò premesso, l'Associazione invita i propri associati ad adeguare i propri software affinchè gli utenti possano rispettare quanto più possibile le indicazioni presenti sulla Guida dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia, considerato l'intento di "guida" e di "indirizzo" del documento, l'Associazione ritiene che il contribuente possa assolvere correttamente agli obblighi di fatturazione IVA anche se alcune indicazioni della Guida non sono rispettate letteralmente. A titolo di esempio si ritiene che per i Tipi documento TD16, TD17, TD18,TD19 qualora per motivi gestionali o di semplificazione operativa non sia possibile riportare l'IdSDI del documento di acquisto, si possa ugualmente indicare il Numero del documento, come peraltro già richiesto per il Tipo documento TD20. Ugualmente, in relazione ai paragrafi di registrazione delle fatture per le medesime Tipologie di documento da TD16 a TD19, l'indicazione di annotare sul registro degli acquisti anche il documento d'integrazione inviato al SDI, si ritiene superfluo considerato che nella prassi viene registrata la sola fattura di acquisto del fornitore, integrata degli elementi IVA nel registro delle vendite.
14/01/2019 Con la conversione in legge del D.L.119, il Legislatore non ha fugato i dubbi in riferimento alla differenziazione delle date previste in fattura. Certi che, in tempi ragionevoli, l’Agenzia fornirà le delucidazioni necessarie, comunichiamo che le soluzioni applicative degli associati continueranno ad attuare, per il primo semestre, le preesistenti modalità di emissione/annotazione della fattura attiva. In altri termini:
28 giugno 2019 DOMANDA: RISPOSTA: Pertanto, nel caso ad esempio, di data effettuazione dell’operazione 28/9/2019 e data trasmissione del documento elettronico 2/10/2019, la data documento indicata all’interno del file xml dovrà essere 28/9/2019 e la data di emissione del documento sarà rappresentata dalla data di trasmissione al SdI (2/10/2019) presente all’interno della ricevuta di consegna/mancato recapito rilasciata da SdI con la nomenclatura <DataOraRicezione>. Se la fattura è cartacea o elettronica extra SdI, si ritiene che considerato il mutato quadro normativo e la necessità di mantenere chiarezza e univocità nel significato della “data documento”, nel campo “data documento” vada indicata la data di effettuazione dell’operazione. Qualora quest’ultima non coincida con la data di emissione, occorrerà indicare nel corpo anche la data di emissione. N.B. Tale risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate . 24 settembre 2019 DOMANDA: RISPOSTA: Dalla formulazione della Circolare si deduce che la “data documento” deve corrispondere a quella di effettuazione dell’operazione, che può coincidere o meno con quella di emissione. Qualora vi siano più operazioni, fermo restando che dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse (nel caso di specie, ricavabili dal DDT), nel campo “data documento” può essere indicata, alternativamente: a) la data di predisposizione e contestuale invio allo SdI (“data emissione”); b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione». Rimane inteso che considerate le problematiche tecniche di trasmissione riteniamo che, nel caso a), possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal SdI nella ricevuta di esito della trasmissione. Riportiamo alcuni esempi esemplificativi: Ipotesi a.1)
Ipotesi a.2)
Ipotesi b)
L'Agenzia delle Entrate con la Risposta nr. 389 del 24 settembre 2019 chiarisce che convenzionalmente la fattura differita può riportare la data di fine mese senza perdere il beneficio di poter inviare la fattura allo SDI entro il 15 del mese successivo, essendo la stessa indicativa del periodo di effettuazione delle operazioni. Si riporta il passaggio della risposta: "Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”,a seconda dei casi, può essere indicato: a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione siacontestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”); b)la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione»(nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall’istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019" N.B. Tale risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate . 28 giugno 2019 DOMANDA: RISPOSTA: Posto che il registro di cui all’art.23 del DPR 633/1972 prevede l’indicazione obbligatoria di una sola data (nel testo sopra riportato “data di emissione”) e che la circolare nr. 14/2019 autorizza ad interpretare tale data come quella di effettuazione dell’operazione, si può giungere alla conclusione che nulla cambia rispetto ad ora nell’annotazione delle fatture di vendita nel registro IVA, dove si potrà riportare la sola data del documento (ora “data di effettuazione dell’operazione” ), effettuando la registrazione in un momento qualsiasi a partire dalla data del documento fino al giorno 15 del mese successivo, ricordando che, come precisa la circolare, “..in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello SdI …omissis…saranno necessarie le conseguenti rettifiche”. Esempio:
Registro vendite
N.B. Tale risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate . 14/01/2019 In seguito all’intervento del Garante della Privacy con Provvedimento del 20/12/2018, e alla conseguente modifica dell’art.10 bis del D.L. 119/2018 da parte della legge di Bilancio 2019, le procedure delle aziende associate si comporteranno come segue:
Si suggerisce inoltre a tutti gli operatori che, per prassi, emettevano fatture “miste”, contenenti cioè sia righe di spese che venivano trasmesse al sistema TS, sia righe che non venivano trasmesse al sistema TS (in quanto non rilevanti, o per le quali vi era l’opposizione del paziente), di procedere, a decorrere dal 2019, con la fatturazione separata di tali spese. Sul punto si segnala la risposta dell'Agenzia delle Entrate del 29/1/2019, si veda il seguente link: Faq del 29 gennaio 2019 4/02/2019 DOMANDA Devo emettere una fattura elettronica nei confronti di un titolare di Ditta individuale, cosa devo indicare nel blocco 1.4.1.3 del file xml? La denominazione della Ditta o il Nome/Cognome del titolare?
RISPOSTA Secondo l’art.21 del DPR 633/72, per entrambi i contraenti, la fattura deve riportare la ditta, denominazione o ragione sociale dell’impresa. Le specifiche tecniche relative alla fattura elettronica allegate al Provvedimento del 30/4/2018, impongono invece la compilazione dei campi: NOME E COGNOME in caso di persona fisica DENOMINAZIONE in caso di persona non fisica. I campi sono alternativi, pertanto non è possibile compilarli contemporaneamente. Si ritiene che, ai fini della corretta identificazione del cessionario, possano essere compilati, indifferentemente, il campo Denominazione o i campi Nome/Cognome 4/02/2019 DOMANDA: Ai sensi dell'allegato decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze (MEF) del 16/9/2016 e del disciplinare tecnico (pag. 7), gli ottici inviano al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative ai dispositivi medici con marcatura CE con il codice AD e le altre spese sanitarie con il codice AA. Non essendo previsto il codice SP, che altre categorie professionali usano per le prestazioni professionali, gli ottici trasmettono le prestazioni professionali con il codice AA (altre spese sanitarie). Chiediamo conferma che sia corretto utilizzare il codice AA per trasmettere al Sistema TS le altre spese non detraibili (es.: occhiali da sole).
RISPOSTA: la FAQ n. 58 dell'Agenzia delle Entrate non fa differenziazione tra le varie tipologie di altre spese; pertanto, quando la spesa non può essere inviata con il codice specifico di TS, può essere utilizzato il codice AA. 08/02/2019 DOMANDA 08/02/2019 DOMANDA 03 Aprile 2019 DOMANDA 25/02/2019 DOMANDA 25/02/2019 DOMANDA 28 giugno 2019 DOMANDA:
RISPOSTA:
Dal tenore letterale della circolare la risposta sembrerebbe negativa, tuttavia si ritiene che quanto riportato in circolare rappresenti solo un esempio e sia pertanto possibile portare in detrazione nel secondo trimestre una fattura datata 20 giugno, ricevuta e annotata il 15/8/2019. Questa conclusione attualizza le disposizioni del Dpr n.100/98 alla casistica del contribuente trimestrale ed è confermata dalla risposta fornita dalla stessa Agenzia nel corso del Videoforum di Italia Oggi del 23/1/2019, che qui si riporta: Domanda L' art. 1, comma 1, del Dpr n. 100/98, come modificato dall' art.14 del dl n. 119/2018, prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato anche in relazione alle fatture d' acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, eccettuate quelle relative all' anno precedente. Poiché la disposizione è tarata sui contribuenti mensili, è corretto interpretarla nel senso che i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo? Risposta L' interpretazione proposta risulta coerente con la ratio della norma che non esclude espressamente i contribuenti trimestrali dagli effetti della sua applicazione. A fronte della possibilità di detrarre l'imposta, restano ferme le eventuali sanzioni legate alla tardiva documentazione delle operazioni sottese. N.B. Tale risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate . 7 maggio 2019 DOMANDA 03 Aprile 2019 DOMANDA 30 maggio 2019 DOMANDA Qual'è il comportamento corretto? RISPOSTA
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Flusso procedurale del Sistema di Interscambio per Fatture e Ricevute
4/02/2019 DOMANDA Ho inviato una fattura elettronica tramite il mio sistema gestionale servendomi di un Provider accreditato ma, a distanza di giorni non ho ancora ricevuto l'esito di consegnato, come mai? Quali sono le tempistiche previste? RISPOSTA In premessa è necessario ricordare quanto è previsto nelle regole tecniche contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757, e cioè che “i tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche”. Il processo di elaborazione delle fatture da parte dello SDI è articolato in più fasi che avvengono sequenzialmente e comprendono: - la ricezione dei documenti inviati da parte del Provider o azienda via PEC; - la presa in carico da parte dello SDI, - il controllo formale del documento e l'eventuale verifica dei parametri di sicurezza (firma, crittografia), - la comunicazione del documento all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nell'Area Fatture e Corrispettivi, - l'invio della fattura al destinatario via PEC o per il tramite del Provider (con diversi tentativi a distanza di ore), - la comunicazione dell'esito di consegna all'Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento dell'area Fatture e Corrispettivi - l'invio dell'esito al destinatario via PEC o per il tramite del Provider Da questo elenco si comprende che tempi di consegna della fattura elettronica e della notifica di esito al mittente possono essere condizionati da molti fattori e non sono predeterminabili. Alcuni ritardi possono essere causati anche da fattori fisiologici legati a temporanei malfunzionamenti nelle elaborazioni o nella comunicazione tra sistemi e in taluni casi , in percentuali del tutto minimali, comportare ritardi anche superiori ai 5 gg, in particolare in questa prima fase di avvio del sistema. 4/02/2019 DOMANDA Ho inviato una fattura elettronica ma ho ricevuto una notifica di "impossibilità di recapito", qual è il motivo? Cosa devo fare in questi casi? RISPOSTA In premessa è doveroso ricordare che la fattura elettronica non scartata dal SDI è sempre una fattura regolarmente emessa anche nel caso di ricezione dell'esito di "impossibilità di recapito". La ricevuta di Impossibilità di recapito indica la non trasmissione del documento al destinatario che può avvenire per diverse cause che di seguito elenchiamo: - Fattura a soggetto persona fisica senza partita IVA indicando "0000000" nel codice destinatario; - Fattura a soggetto con partita IVA indicando "0000000" nel codice destinatario in quanto non si conoscono i recapiti telematici; - indicazione di un codice destinatario previsto ma non attivo; - indicazione di un codice destinatario previsto, attivo ma temporaneamente offline; - Indicazione di un indirizzo PEC destinatario errato; - Indicazione di un indirizzo PEC corretto ma non più attivo; - Indicazione di un indirizzo PEC corretto ma con casella posta in arrivo eccedente i limiti previsti; In tutti questi casi il SDI comunica la fattura all'Agenzia delle Entrate che la deposita nell'Area Fatture e Corrispettivi e a seguire invia al mittente via PEC o per il tramite di un Provider accreditato la ricevuta di "impossibilità di recapito" (suffisso _MC). Il soggetto mittente che riceve un'esito di "impossibilità di recapito" è tenuto a comunicare, per vie diverse dal SDI, al cessionario/committente che l'originale della fattura è disponibile nella sua Area riservata del sito Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, a tal fine può anche inviare una copia analogica/informatica (es. documento pdf di cortesia) della fattura elettronica. Ricordiamo inoltre che il cessionario/committente ai fini della detraibilità dell'imposta della fattura di acquisto non recapitata dal SDI è tenuto ad accedere all'area riservata del sito Fatture e Corrispettivi per prendere visione della fattura, in tal modo viene memorizzata la data di presa visione come data di consegna. 08/02/2019 DOMANDA | |||||||||
Di seguito alcuni consigli per la corretta formattazione del file fattura XML derivanti dall'esperienza delle software house e che dovrebbero essere seguiti per evitare problemi sul ciclo passivo. 22/02/2019 Le specifiche tecniche SDI della fattura XML non indicano obbligatoriamente l'utilizzo della codifica UTF-8 tuttavia è consigliata per una corretta interpretazione dei dati inseriti. Sono da evitare altre codifiche (es. ISO-8859, CP1252, ecc..) che obbligano a conversioni dei dati in fase di lettura del file. 22/02/2019 I valori numerici o alfanumerici dovrebbero essere riportati all'interno dei relativi tag senza spazi prima o dopo.
11/03/2019 Le Note di Credito sono documenti di variazione negativa di imponibili e imposte. Tale effetto è predeterminato dalla tipologia associata al documento (TD04). I valori degli importi a credito devono quindi obbligatoriamente essere riportati sempre positivi sia nelle righe che nel riepilogo per aliquota. Eventuali documenti TD04 che riportano valori a credito negativi dovranno essere elaborati ignorando il segno. 22/02/2019 Il nodo <Allegati> non dovrebbe essere utilizzato come elemento descrittivo di commento. 11/03/2019 I files fattura xml secondo le specifiche ministeriali possono essere firmati o non firmati. Nel caso di files non firmati l'estensione dovrebbe essere obbligatoriamente .xml; nel caso di files firmati digitalmente secondo il formato CAdES-BES l'estensione dovrebbe essere convenzionalmente .p7m; nel caso di files firmati digitalmente secondo il formato XAdES-BES l'estensione dovrebbe essere convenzionalmente .xml. Purtroppo si trovano a volte files con estensione incongruente con il contenuto della firma apposta e questo può generare difficoltà di lettura nei software gestionali. 11/03/2019 DOMANDA 7 maggio 2019 DOMANDA
27 Gennaio 2021 DOMANDA Come deve essere compilata una fattura emessa nei confronti di un Cliente dell’Irlanda del Nord a seguito della BREXIT? RISPOSTA Come è noto il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo la Brexit. L'accordo, entrato in vigore il primo gennaio 2021, prevede che il Regno Unito non sia più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. Nell'ambito dell'accordo è stata introdotta una modifica nei rapporti doganali tra UE e Gran Bretagna che tiene conto della peculiare situazione dell'Irlanda del Nord e stabilisce che la stessa, a partire dal 1° gennaio 2021 per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati. A tal fine per identificare i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni intracomunitarie o acquisti intracomunitari di beni, è stato introdotto un nuovo Codice Paese «XI», diverso da quello del Regno Unito "GB" che accompagnerà l'identificativo fiscale di tali soggetti. Ciò premesso, in attesa di istruzioni operative puntuali da parte dell'Agenzia delle Entrate, AssoSoftware suggerisce il seguente comportamento nella compilazione delle fatture elettroniche e/o analogiche con operatori dell'Irlanda del Nord relative ad acquisti/cessioni di beni L'identificativo fiscale dell'operatore dell'Irlanda del Nord (Cedente o Cessionario) dovrà essere compilato indicando nel "Codice Paese" il valore "XI" al posto di "GB" | |||||||||
6 Agosto 2019 DOMANDA RISPOSTA 6 Agosto 2019 DOMANDA RISPOSTA 04/09/2019 DOMANDA | |||||||||
27/01/2021
DOMANDA Il Decreto Ministeriale del 19/10/2020 modifica le regole di invio delle Spese Sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dal 2021, introducendo una periodicità mensile rispetto alla data del documento. Cambiano quindi le regole precedenti che facevano riferimento alla data del pagamento? Come ci si deve comportare nel caso di pagamenti parziali? RISPOSTA Il decreto 19/10/2020 del MEF modifica le modalità dell'invio dei dati delle Spese Sanitarie al Sistema TS prevedendo tra l'altro: | |||||||||